Valutare i BES
Come valutare gli alunni con BES e DSA
La valutazione delle competenze acquisite dagli allievi, che precede, accompagna e segue i percorsi curricolari (Indicazioni nazionali, 2012) è uno dei doveri e delle responsabilità che competono alla scuola.
Nel caso degli apprendenti con BES e dei DSA, il richiamo legislativo fa capo in particolare all’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2012, in cui si legge che “La valutazione scolastica, periodica e finale […] deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici” attivati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel Piano Didattico Personalizzato. Lo stesso decreto raccomanda altresì alle istituzioni scolastiche di adottare “modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto”.
Tali sollecitazioni implicano la necessità e l’opportunità di utilizzare durante le prove di valutazione in corso d’anno, negli esami conclusivi del ciclo scolastico e durante l’esame di Stato le stesse tecniche didattiche e i medesimi strumenti compensativi e dispensativi cui si è fatto ricorso durante le normali attività svolte in classe per la personalizzazione del percorso di apprendimento. Presuppongono, inoltre, che l’intervento valutativo tenga conto della padronanza dei contenuti disciplinari piuttosto che della forma della prova espletata, prescindendo dunque dagli aspetti legati all’abilità deficitaria o alle difficoltà specifiche dell’allievo.
In fase di valutazione degli alunni e studenti con BES e DSA, si dovrà tener conto della relazione tra risultati della prova e soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza dell’apprendente, della personalità e delle condizioni psico-fisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa, affinché il momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance.
Un momento particolarmente critico e ampiamente dibattuto dalle famiglie e dagli insegnanti, in tema di valutazione, è l’esame INVALSI, che implica la somministrazione di prove uguali per tutti, in una sostanziale contraddizione con l’istanza di personalizzazione dei percorsi formativi (L. 170/2010; direttiva MIUR del 27/12/2012).
Tuttavia, è bene rammentare che la finalità delle prove INVALSI non è quella di valutare l’acquisizione delle competenze individuali, bensì quella di monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico per confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee (nota sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con BES, 2014).
Si tratta, pertanto, di una contraddizione apparente che non altera i principi di personalizzazione e inclusione cui si ispirano le direttive citate sulla valutazione dei BES e dei DSA.